Articolo 1
Ambito di Applicazione
1.1 Il presente Regolamento, che sarà applicato fino al congresso fondativo del Partito Democratico, disciplina l’attività economica, finanziaria e patrimoniale del Partito Democratico della Regione Umbria e a questo si atterranno i vari Coordinamenti provinciali e comunali nell’ambito delle singole autonomie territoriali.
1.2 Il regolamento definisce i rapporti finanziari tra il PD regionale ed il PD nazionale, tra gli iscritti e il Partito, fra i suoi vari livelli organizzativi, tra il Partito e gli amministratori eletti, nominati o designati, in esplicita quota PD.
1.3 Il regolamento stabilisce criteri e regole per la programmazione relativa all’uso delle risorse finanziarie e patrimoniali e per la loro ripartizione fra le varie organizzazioni del Partito. Stabilisce, altresì, forme di controllo sulla utilizzazione di ogni risorsa.
1.4 Le articolazioni comunali e provinciali del PD umbro possono dotarsi di un proprio regolamento finanziario; in caso contrario, sarà applicato il regolamento Regionale.
1.5 Il presente regolamento si informa ai principi ispiratori dello Statuto Nazionale e Regionale, al Codice Etico ed al Regolamento Finanziario Nazionale; per tutto quanto non sia espressamente previsto nel presente regolamento valgono le norme ed i principi previsti nello Statuto Nazionale e Regionale, nel Codice Etico e nel Regolamento Finanziario Nazionale.
Articolo 2
Principio dell’autofinanziamento
2.1 Ciascun iscritto ha il dovere di concorrere al sostegno finanziario del Partito, secondo le proprie possibilità ed in misura adeguata al proprio reddito. [art. 4 del Codice Etico : le donne e gli uomini del PD si impegnano a contribuire personalmente all’attività del Partito con uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni.]
2.2 Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico dell’Umbria deve sostenere le proprie attività tramite i contributi volontari, le quote associative ed ogni altra iniziativa diretta all’autofinanziamento del PD secondo il principio della solidarietà tra i vari livelli della stessa.
2.3 I Segretari ed i Tesorieri di qualsiasi articolazione territoriale del Partito sono responsabili, in relazione al proprio ambito di competenza, dell’andamento di ogni forma di finanziamento del Partito, della gestione dei beni immobili e rispondono degli atti economici da loro compiuti. [art. 35 Statuto Nazionale: [ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti da altre articolazioni].
Articolo 3
Le entrate
Le entrate del Partito Democratico della Regione Umbria sono costituite:
a) dalla quota parte del tesseramento annuo; la ripartizione del contributo, che tiene in considerazione le necessità finanziarie delle diverse articolazioni territoriali, viene proposta dal Comitato di Tesoreria Regionale e approvata dalla Direzione Regionale;
- b) dalle erogazioni liberali per sottoscrizioni;
- c) dai contributi che sono tenuti a versare gli eletti, nei vari livelli istituzionali, in liste sostenute dal Partito Democratico della Regione Umbria, dai componenti i Gruppi consiliari del Partito Democratico a tutti i livelli elettivi e da coloro che ricoprono incarichi;
- d) dai proventi delle Feste e di altre manifestazioni;
- e) dalle entrate relative al finanziamento della politica previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- f) dai lasciti e legati.
Articolo 4
Sottoscrizioni
Ogni articolazione della dimensione associativa e federale del Partito Democratico della Regione Umbria può promuovere sottoscrizioni in relazione a specifici progetti, secondo i criteri e le modalità che saranno definiti dai competenti organi dell’Associazione stessa.
Articolo 5
Contributo da eletti e nominati
5.1 I Parlamentari eletti nella circoscrizione elettorale Umbria proposti dal Partito Democratico e gli Europarlamentari umbri, oltre a quello versato al livello nazionale, sono tenuti a versare al Partito della Regione Umbria un contributo mensile per svolgere il coordinamento tra organi di partito e parlamentari.
L’entità di tale contributo non potrà essere inferiore ad Euro 500 e sarà concordata con il Comitato di Tesoreria; è stabilito che il versamento sarà differenziato tra gli eletti proposti dal partito regionale e quelli di interesse nazionale, assegnati alla nostra circoscrizione. Il contributo mensile di questi ultimi sarà maggiore in quanto il Partito si farà carico anche degli oneri necessari per il loro rapporto con il territorio.
5.2 I Consiglieri Regionali ed i membri della Giunta Regionale, aderenti ai gruppi che si riconoscono nel Partito Democratico, sono tenuti a versare al Partito Democratico della Regione Umbria il contributo mensile. In sede di prima applicazione, con riferimento agli eletti nella legislatura in corso al gennaio 2008 e con effetto dalla stessa data, tale contributo è stabilito nella misura di € 700,00; a partire dalla legislatura successiva a quella attuale tale importo non potrà essere inferiore ad € 1.000,00.
5.3 Gli eletti e i designati in enti e organizzazioni di vario livello sono tenuti a versare una percentuale minima, che può variare dal 15 % al 25%, stabilita dal rispettivo livello di riferimento sui contributi netti che percepiscono annualmente.
5.4 Gli eletti nelle Giunte e nei Consigli (provinciali, comunali, circoscrizionali, delle Comunità Montane, ecc..), che fanno riferimento al Partito Democratico, sono tenuti a versare il contributo sulla indennità percepita al rispettivo livello di appartenenza, che ne stabilisce anche la misura. Tale contributo, di norma, non può essere inferiore al 15% dell’indennità netta percepita.
5.5 Nella determinazione della percentuale di contribuzione si tiene conto degli eletti, che in virtù degli incarichi rivestiti percepiscono anche un’indennità accessoria; in questo caso è stabilito un livello di contribuzione maggiore.
5.6 In caso di cumulo di incarichi l’eletto è tenuto a versare il contributo relativo ad ogni carica ricoperta, ancorché tale situazione si verifichi in capo allo stesso ente; qualora il cumulo di incarichi non sia determinato per effetto di legge o regolamento, per l’incarico istituzionale aggiuntivo il contributo dovuto al partito è pari al 75% dell’importo netto.
5.7 Tutti gli eletti e designati che abbiano percepito una liquidazione o una indennità di fine mandato sono tenuti a versare al rispettivo livello di riferimento una quota pari al 20% delle somme riscosse al netto delle imposte.
5.8 I Tesorieri di ogni livello comunicano semestralmente ai corrispondenti organismi di Garanzia del Partito, e/o al Comitato di Tesoreria se nominato, una nota dettagliata sui versamenti mensili non effettuati dai soggetti di cui al presente articolo, perché assumano gli eventuali provvedimenti disciplinari del caso.
5.9 Condizione indispensabile per l’adesione ai gruppi consiliari che si riconoscono nel Partito Democratico e per la candidatura ad organi elettivi o la designazione all’assolvimento di incarichi è che i consiglieri, i candidati e i designati, sottoscrivano in favore dei rispettivi livelli di appartenenza del Partito Democratico una delega bancaria per l’addebito mensile e costante, fino al termine del mandato, della somma dovuta in virtù delle disposizione di cui al presente articolato.
5.10 I candidati (iscritti al Partito o in esplicita quota PD) a qualsiasi elezione, devono sottoscrivere una dichiarazione – prima che la candidatura diventi ufficiale – con cui si impegnano ad osservare integralmente quanto è disposto in tale tema dal presente regolamento. Gli stessi devono sottoscrivere un “impegno” a versare mensilmente un “contributo” al Partito nelle misure sopra fissate, restando inteso che tutti gli oneri e contributi di tipo fiscale, previdenziale ed assicurativo restano a carico dello stesso amministratore.
Analogo “impegno” va sottoscritto per il versamento del contributo relativo all’indennità (in qualsiasi modo questa sia chiamata ed a qualunque titolo prevista) per fine mandato stabilita per alcuni ruoli istituzionali e amministrativi.
5.11 Gli eletti ed i nominati che non siano in regola con il pagamento della contribuzione prevista in virtù del ruolo da essi ricoperti non possono essere candidati o nominati ad alcun incarico [art. 23 Statuto Nazionale: gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento finanziario è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico]; gli stessi sono sospesi anche da tutti gli organismi dirigenti, esecutivi e di garanzia del Partito.
Il Tesoriere di ogni livello con nota scritta sollecita gli eletti ed i nominati morosi a regolarizzare la loro posizione; se entro 15 giorni gli stessi non provvedono al versamento di quanto dovuto diventano immediatamente esecutive “le sanzioni” di cui sopra, al contempo gli organismi dirigenti e di Garanzia del Partito vengono informati sulla situazione determinatesi; tali provvedimenti non vengono rimossi sino all’integrale estinzione del debito verso il Partito.
Comunque prima di procedere all’elezione degli organismi dirigenti ed alla predisposizione delle candidature per incarichi pubblici il Tesoriere di riferimento, dovrà certificare al Collegio dei Garanti del livello corrispondente, che gli interessati siano in regola con i versamenti dei contributi di cui al presente articolo.
5.12 Il Comitato di Tesoreria ha facoltà di valutare, su richiesta dell’interessato, l’applicazione al singolo caso concreto del presente articolo del regolamento finanziario, al fine di una equa applicazione dello stesso.
Articolo 6
Aggiornamento quota contributo eletti
Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo, su proposta del Comitato di Tesoreria, i contributi degli eletti o designati potranno essere modificati dal Coordinamento Regionale sulla base di dimostrate necessità di finanziamento dell’attività politica del partito.
Analogamente, nel caso in cui gli emolumenti di eletti e designati dovessero subire delle sostanziali modifiche, per effetto di innovazioni regolamentari, il Comitato di Tesoreria valuterà la necessità di variare l’entità o la percentuale del contributo dovuto al Partito Democratico.
Articolo 7
Tesseramento
7.1 Gli iscritti e le iscritte hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente il Partito secondo le proprie disponibilità economiche.
7.2 La quota minima di iscrizione al Partito è regolamentata dal livello nazionale e regionale, ed è stabilita per gli anni 2008-2009 in € 15; tale quota può quindi essere variata annualmente su proposta del Tesoriere Regionale approvata dall’Assemblea Regionale entro il mese di gennaio di ciascun anno.
7.3 Il pagamento della quota sottoscritta avviene all’atto dell’iscrizione in unica soluzione.
7.4 Il mancato rinnovo dell’adesione, nel termine stabilito dall’apposito regolamento, comporta la sospensione dei diritti dell’iscritto in merito al potere di voto e di partecipazione alle assemblee di cui fa parte. Tale sanzione viene applicata trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto al pagamento della quota fatto dall’organizzazione di base che deve rilasciare la tessera all’iscritto.
In ogni caso il pagamento della quota tessera è condizione indispensabile per il rinnovo dell’iscrizione.
Prima di procedere all’elezione degli organismi dirigenti, di garanzia ed esecutivi, dovrà essere verificato che gli interessati siano in regola con il versamento della quota tessera; in caso negativo non si potrà procedere all’elezione degli stessi.
7.5 Il tesseramento va avviato non appena disponibili i moduli con le relative tessere e va completato nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini previsti dall’apposito regolamento.
7.6 Entro il 31 dicembre di ciascun anno vanno consegnati dai provinciali, al Partito Regionale, i moduli e/o l’elenco degli iscritti di ogni articolazione territoriale completi di tutti i dati richiesti. Ogni mese, in base all’andamento del tesseramento, le articolazioni territoriali versano presso le casse del Partito Regionale la quota di spettanza dello stesso livello regionale.
L’organizzazione periferica che non provveda a versare il contributo di spettanza del Partito Regionale nelle casse dello stesso entro il 31 ottobre di ciascun anno verrà invitata dal Tesoriere Regionale, a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni, pena il deferimento degli organismi dirigenti della stessa agli organismi di Garanzia del livello di appartenenza ed a quelli regionali.
Articolo 8
Feste ed altre iniziative
8.1 Ogni articolazione territoriale, associativa e federativa del Partito Democratico Regionale può promuovere manifestazioni, spettacoli ed attività ricreative dirette al reperimento di risorse finanziarie. Tali iniziative dovranno essere preventivamente concordate con le altre articolazioni interessate con le quali, altresì, potranno concordarsi i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi.
Articolo 9
Contributi spese elettorali
Il Partito Democratico della Regione Umbria percepirà gli eventuali rimborsi previsti dalla legge elettorale regionale; in accordo con il PD nazionale verrà stabilita la quota di spettanza dei rimborsi elettorali previsti per elezioni nazionali e del Parlamento Europeo.
Articolo 10
Candidature al Parlamento ed al Consiglio Regionale
10.1 Quando le leggi prevedono un sistema di elezione senza la espressione di preferenze, determinando di fatto a carico del Partito Democratico della Regione Umbria il sostenimento delle spese della campagna elettorale, i candidati alla Camera, al Senato ed al Parlamento Europeo sono tenuti al versamento di un contributo una tantum di € 50.000. Tale somma è dovuta da coloro che si trovano in posizione eleggibile all’atto dell’accettazione della candidatura e da coloro che risulteranno successivamente eletti all’atto dell’insediamento delle Camere.
In presenza di altri sistemi di elezione verranno individuati, dal Comitato di Tesoreria, altri criteri per stabilire la contribuzione dovuta dai candidati a favore del Partito Democratico della Regione Umbria.
10.2 I candidati in quota PD nel listino regionale che risultino eletti in Consiglio Regionale versano, entro il giorno di insediamento, € 10.000 a titolo di compartecipazione alle spese elettorali.
Articolo 11
Il Tesoriere Regionale
11.1 La durata dell’incarico e le modalità di elezione del Tesoriere Regionale sono stabilite dallo Statuto Nazionale o Regionale; il Tesoriere, che ha la rappresentanza legale e giudiziale del Partito Democratico, può essere rieletto, ma complessivamente non può restare in carica per oltre 8 anni.
11.2 Il Tesoriere Regionale, anche in attesa dell’approvazione dello Statuto Regionale e nell’interesse del PD, può compiere i seguenti atti:
- creare ed estinguere conti correnti, operare sui medesimi, compiere tutte le operazioni bancarie necessarie, rappresentare il partito presso qualsiasi ufficio pubblico o privato e per qualsiasi affare o pratica;
- stipulare contratti d’affitto e rescinderli;
- acquistare, vendere e permutare beni immobili, merci e servizi, convenirne il prezzo , esigerlo o pagarlo rilasciando o ritirando quietanze;
- dare ed accettare commesse e forniture;
- esigere e conseguire tutto quanto è, o possa essere, dovuto a qualsiasi titolo o causa da privati, Enti pubblici, Pubbliche Amministrazioni, Intendenze, Tesorerie e quant’altro, rilasciando quietanze e discarichi;
- firmare contratti di leasing e factoring;
- firmare istanze e concordati, concorrere ad aste ed appalti indetti sia dai privati che da Enti Pubblici, ritirare e/o delegare dagli uffici postali telegrafici lettere, plichi, posta anche raccomandata o assicurata;
- ritirare e/o delegare al ritiro dalle Amministrazioni Ferroviarie, Dogane, Uffici di spedizione o imprese di trasporto qualsiasi specie di merci, valori e bene in genere, rilasciando quietanze e discariche, sollevando eccezioni e riserve, intimando protesti e reclami e richiesta di risarcimenti;
- rappresentare il Partito avanti gli Uffici finanziari, le Commissioni tributarie di qualsiasi grado per tutto ciò che concerne il partito con facoltà di firmare ricorsi e opposizioni, conciliare e transigere sottoscrivendo ogni relativo documento o verbale;
- curare l’attuazione del regolamento per l’eventuale rapporto di lavoro del personale; assumere e licenziare impiegati e salariati, fissando per ciascuno di essi attribuzioni, stipendio e durata del contratto di impiego;
- provvedere a tutti gli atti necessari alla riscossione, da parte degli eletti della quota parte da versare al PD, nonchè al recupero coatto in caso di inadempimento;
- rappresentare il partito avanti l’autorità giudiziaria nei giudizi sia di cognizione che esecutivi sia mossi che da muovere, nominare avvocati e procuratori alle liti, nonchè procuratori per determinare atti o categorie di atti, conferire a terzi procure speciali per tutte le operazioni sopraindicate con ampi poteri e con specifica autorizzazione ai detti mandatari ai sensi dell’art. 1395 Cod.Civ. in deroga al caso di annullabilità ivi contemplato e al divieto previsto dall’art. 1471 n. 4 del Cod. Civ. il tutto con premessa di rato e valido.
11.3 In casi di temporanea indisponibilità del Tesoriere Regionale la rappresentanza legale e giudiziale ed i relativi poteri possono essere attribuiti, dall’Assemblea Regionale, ad altro soggetto sino alla cessazione della predetta indisponibilità.
Articolo 12
Tesoreria
12.1 Per ciascuna organizzazione di Partito è eletto secondo le modalità stabilito dallo Statuto un tesoriere a cui compete la responsabilità delle attività amministrative, patrimoniali e finanziarie.
12.2 I Tesorieri delle diverse articolazioni territoriali hanno, nell’ambito della propria organizzazione, le stesse facoltà e responsabilità previste per il Tesoriere Regionale. Hanno, quindi, la rappresentanza legale e giudiziale, sia attiva che passiva, della propria organizzazione di Partito e possono compiere, sulla base delle decisioni adottate dai rispettivi organi dirigenti, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, compresa l’acquisizione e la cessione di beni a titolo oneroso o gratuito.
12.3 I Tesorieri autorizzano le spese del loro livello di appartenenza e ne assicurano la copertura; sono integralmente responsabili per gli atti da loro compiuti.
I Tesorieri non possono deliberare spese eccedenti le disponibilità economiche proprie di ciascuna unità territoriale ed ispirano la loro azione al principio della economicità della gestione.
12.4 I Tesorieri Provinciali e Comunali possono dotarsi di un proprio regolamento finanziario avendo a riferimento quanto stabilito dal presente regolamento regionale; determinando anche le modalità di rimborso spese degli organi direttivi di competenza.
12.5 Lo stesso organo che elegge il Tesoriere provvede, su proposta del Tesoriere, alla elezione di un Comitato di Tesoreria; il Tesoriere è il presidente del Comitato di Tesoreria.
Articolo 13
Comitato di Tesoreria Regionale e Collegio Sindacale
13.1 Il Comitato Regionale di Tesoreria è eletto dall’Assemblea Regionale su proposta del Tesoriere Regionale. Il Comitato di Tesoreria è formato da un minimo di 5 membri ed un massimo di 7 membri. Il Tesoriere Regionale ed i Tesorieri Provinciali ne sono membri di diritto; il Tesoriere Regionale né è il presidente.
13.2 Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere e autorizza quest’ultimo a sottoporlo all’Assemblea Regionale per l’approvazione. La durata in carica del Comitato di Tesoreria è pari a quella del Tesoriere Regionale; i componenti del Comitato possono essere rieletti.
13.3 Ferma restando l’esclusiva responsabilità gestionale e di rappresentanza legale e giudiziale dei tesorieri rispetto al proprio livello di pertinenza, semestralmente il Comitato Regionale di Tesoreria riceve dai Tesorieri Provinciali informazioni sulle situazioni economiche e/o finanziarie delle articolazioni territoriali inferiori (provinciali, comunali ecc..); in caso si verifichino situazioni di squilibrio economico e/o finanziario, lo stesso Comitato ne segnala il perdurare agli organismi dirigenti e di garanzia del Partito perché adottino gli opportuni provvedimenti.
13.4 Il Comitato di Tesoreria Regionale è il primo organo di controllo e verifica dell’operato del Tesoriere Regionale e senza indugio informa gli organismi di garanzia regionali delle negligenze o degli atti difformi dallo Statuto o dal presente Regolamento che questi dovesse tenere.
13.5 Il Partito Democratico Regionale può nominare un Collegio Sindacale di 3 membri effettivi che vigila sui conti ed esprime una propria relazione sui Bilanci preventivi e consuntivi; tale collegio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta per ugual periodo.
Articolo 14
Comitati di Tesoreria
Il Comitato di Tesoreria di ogni articolazione territoriale del Partito, è eletto secondo le modalità del precedente punto 12.5, svolge le funzioni richiamate al precedente articolo 13 per il Comitato di Tesoreria Regionale e, presieduto dal Tesoriere dell’articolazione territoriale, è composto da 3 a 5 membri.
Articolo 15
Bilancio preventivo e consuntivo
15.1 I bilanci preventivi e consuntivi del Partito Democratico della Regione Umbria sono redatti dal Tesoriere Regionale e, corredati dalla relazione del Collegio Sindacale, se istituito, vengono approvati dal Comitato di Tesoreria e dall’Assemblea Regionale entro il 31 maggio di ciascun anno; tali bilanci sono inviati per conoscenza al Collegio Regionale dei Garanti.
15.2 I bilanci preventivi e consuntivi delle articolazioni territoriali sono redatti dai rispettivi Tesorieri secondo il criterio di competenza, approvati dai relativi Comitati di Tesoreria e dagli organismi di direzione delle strutture territoriali; gli stessi bilanci vanno inviati per conoscenza al rispettivo Collegio dei Garanti.
15.3 A detti bilanci va data la massima pubblicità esterna.
15.4 Le articolazioni tematiche, associative e federative del Partito Democratico della Regione Umbria inviano al Tesoriere Regionale il proprio rendiconto consuntivo corredato da una nota dettagliata su fonti di finanziamento e voci di spesa.
15.5 Il Bilancio preventivo deve chiudersi con un avanzo o a pareggio e qualora il consuntivo presenti un disavanzo, occorre prevedere, nel preventivo successivo, che esso venga recuperato integralmente. L’equilibrio di Bilancio deve essere garantito dalle entrate ordinarie.
Articolo 16
Contratti bancari e postali
16.1 Ogni contratto bancario e postale dovrà essere esclusivamente intestato all’articolazione territoriale del Partito Democratico della Regione Umbria, nel cui interesse è stato stipulato, con l’esclusione tassativa di intestazioni personali.
16.2 Le articolazioni territoriali potranno stipulare convenzioni con istituti bancari o finanziari al fine di scontare le migliori condizioni di mercato con l’esclusione tassativa di intestazioni personali.
Articolo 17
Spesa senza copertura
17.1 Il Bilancio preventivo di ogni articolazione territoriale del Partito Democratico dell’Umbria deve prevedere il pareggio della gestione.
17.2 Ogni iniziativa politica ed ogni altra attività la cui spesa non è prevista nel Bilancio preventivo può essere approvata solo se ne siano indicate le modalità di copertura. In questi casi il Tesoriere deve riservarsi di reperire i fondi necessari, e qualora ciò non sia possibile, il Tesoriere dovrà richiedere il riesame dell’iniziativa o della decisione.
Articolo 18
Rimborso Spese
18.1 Ogni spesa deve essere preventivamente autorizzata dal Tesoriere e sarà rimborsata solo a presentazione avvenuta dei relativi giustificativi.
18.2 Per eventuali viaggi fuori del territorio regionale verranno rimborsati esclusivamente gli spostamenti in treno, salvo diversa determinazione del Tesoriere che – comunque – dovrà attenersi alle tariffe meno care. Stesso discorso vale per gli eventuali pernottamenti in strutture alberghiere.
18.3 Il Comitato di Tesoreria individua i soggetti cui spetta un rimborso spesa per l’attività di direzione politica; tale rimborso potrà essere stabilito anche in misura parzialmente o completamente forfetaria. In tutti gli altri casi e per tutti gli altri soggetti il rimborso spese verrà disposto, sempre che lo consentano le finanze del Partito, solo qualora le relative spese siano state approvate preventivamente dal Tesoriere.
Articolo 19
Rapporti di lavoro
Il Partito Democratico della Regione Umbria prevede rapporti di lavoro esclusivamente di natura tecnica ed in casi particolari e motivati di natura politica, a tempo determinato o indeterminato.
Tali rapporti di lavoro verranno strutturati con assunzioni ex novo, essendo esclusi i passaggi automatici da altre strutture.
Eventuali consulenze dovranno essere rese, salvo casi eccezionali ed ampiamente motivati, esclusivamente in forma gratuita e di volontariato.
Articolo 20
Finanziamento iniziative collettive degli iscritti
20.1 Le autonomie tematiche, le associazioni di tendenza politiche e culturali, le organizzazioni giovanili possono promuovere la raccolta di contributi esclusivamente al fine di finanziare la realizzazione di singole iniziative politiche. Le liberalità ed ogni altro contributo sottoscritti a favore di tali attività rientreranno a tutti gli effetti nel Rendiconto dell’Associazione e verranno gestiti, esclusivamente per i fini indicati ed in accordo con i soggetti interessati, dalla Tesoreria Regionale.
20.2 I promotori delle singole iniziative politiche, di cui al comma precedente, sono tenuti a produrre una nota dettagliata delle somme raccolte al Tesoriere e al Collegio dei Garanti.
Articolo 21
Forme di controllo sulla utilizzazione delle risorse finanziarie e del patrimonio immobiliare
21.1 Il Collegio dei Garanti Regionale opportunamente integrato, qualora lo ritenga necessario, con un esperto in materia economica da loro nominato verifica:
- i bilanci e le risultanze dei conti consuntivi, la loro rispondenza alle effettive disponibilità finanziarie ed alle decisioni dell’organizzazione;
- la regolarità dell’amministrazione e della gestione del patrimonio, formulando eventuali rilievi;
- informa gli organismi di direzione politica delle irregolarità omissive o commissive del Tesoriere Regionale perché prendano gli opportuni provvedimenti.
21.2 I Collegi dei Garanti delle organizzazioni territoriali del Partito assolvono alle funzioni sopra descritte per il proprio livello di competenza.
Articolo 22
Cause di incompatibilità e decadenza
22.1 Non può ricoprire la carica di Tesoriere Regionale, Provinciale e Comunale chi svolge le funzioni di Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, ed i membri delle relative giunte.
22.2 Nessuno può essere Tesoriere di più di una articolazione territoriale del Partito; l’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di Segretario.
22.3 E’ incompatibile con il ruolo di Tesoriere, di qualsiasi livello, lo svolgimento dell’incarico di presidente o amministratore delegato di enti e/o società a partecipazione pubblica, anche non prevalente, che abbiano una funzione economica importante nel tessuto regionale ed in generale che abbiano finalità di lucro.
22.4 E’ incompatibile con il ruolo di Tesoriere, di qualsiasi livello, lo svolgimento dell’incarico di segretario, presidente, tesoriere ed in generale qualsiasi ruolo esecutivo comunque denominato, di associazioni, fondazioni, aree tematiche ecc.. interne al Partito Democratico; medesima incompatibilità è prevista per coloro che ricoprano le cariche di cui sopra in associazioni, fondazioni ed enti esterni al Partito Democratico ma che abbiano con questo rapporti di natura finanziaria, economica o patrimoniale (come le fondazioni proprietarie degli immobili ove si svolge l’attività politica del partito).
22.5 Coloro che ricadano nelle fattispecie sopra citate non possono essere nominati alla carica di Tesoriere e se eletti decadono se entro 3 mesi dalla nomina non provvedono a lasciare l’incarico incompatibile. Nel termine di 6 mesi coloro che già ora si trovano a ricoprire ruoli incompatibili con la figura di Tesoriere del PD devono provvedere a rimuovere tale situazione.
22.6 La situazione di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto al Collegio dei Garanti ed agli organismi di direzione politica che, verificata la sussistenza di tali cause, invitano immediatamente il Tesoriere a rimuovere tale situazione. Lo stesso organo che ha eletto o nominato il Tesoriere in condizione di incompatibilità provvede senza indugio, allo spirare del termine trimestrale o semestrale per regolarizzare tale situazione, all’indicazione di un nuovo Tesoriere.
Articolo 23
Approvazione e modifica del Regolamento
Il Regolamento Finanziario Regionale è approvato dall’Assemblea Regionale, a maggioranza assoluta dei componenti; analogamente si procede per la revisione, le modifiche, le integrazioni e l’abrogazione di norme del presente Regolamento.
Articolo 24
Entrata in vigore e definizioni
24.1 Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo la sua approvazione e posta la prevista conformità da parte del livello nazionale.
24.2 Per contributi netti deve intendersi l’emolumento lordo,comprensivo di ogni e qualsiasi indennità, comunque denominata, erogata dall’ente di appartenenza dedotta una cifra forfetaria del 30%.
NORME TRANSITORIE
Entro 30 gg. dall’approvazione del presente Regolamento, ogni eletto o designato che ricada nella condizione di cui all’ art. 5 è tenuto a fornire dettagliata informazione sulla denominazione dell’Ente, Società, Consorzio e organizzazione simile in cui attualmente è inserito; sul ruolo, mandato, incarico e simili ivi ricoperto; sulla decorrenza di tale mandato e la sua scadenza; sull’ammontare lordo dell’emolumento che ne consegue ed a cui ha diritto ed ogni altra informazione che ritenga utile al fine di gestire al meglio non solo i rapporti nascenti dalle norme statutarie e regolamentari.
Il Tesoriere, d’intesa con il Comitato di Tesoreria, potrà curare la redazione di apposito questionario per il reperimento e la raccolta delle informazioni di cui sopra, anche al fine del loro costante e futuro aggiornamento.
Coloro che sono nelle condizioni dell’art. 5 devono regolarizzare comunque la loro posizione entro il 31 dicembre 2022 sulla base delle quote indicate dall’art. 5 del presente regolamento sottoscrivendo una delega bancaria condizione necessaria per poter essere candidato alle prossime competizione elettorali o designato in altri enti pubblici o privati e/o organizzazioni di vario livello.